RIGASSIFICATORE BRINDISI: IL TAR DI LECCE CHIUDE LA STRADA ALLA VIA POSTUMA
Lettera aperta dai comitati di Brindisi. Le strane analogie che accomunano i rigassificatori italiani, compreso quello di Porto Empedocle. Quando gli interessi economici di pochi, prevalgono sugli interessi della collettività...
Al Ministro per lo Sviluppo Economico Al Ministro dell’Ambiente Al Presidente della Regione Puglia All’Assessorato regionale all’Ambiente e p.c. Al Signor Procuratore della Repubblica RIGASSIFICATORE BRINDISI: IL TAR DI LECCE
Gli sviluppi della vicenda sulla questione del rigassificatore a Brindisi continuano a dare ragione a quanto sostenuto dalle nostre associazioni. Con nota del 6 agosto 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato alla Regione Puglia e al Ministero dell’Ambiente che in data 18 luglio 2007 la Commissione UE, avendo riscontrato il difetto di VIA e la mancata consultazione delle popolazioni interessate, ha deliberato un parere motivato sulla procedura d’infrazione relativa al rigassificatore in corso di realizzazione a cura della Brindisi LNG, assegnando allo Stato italiano due mesi di tempo, a partire dal 20 luglio, per “adottare misure conformative al parere stesso”. Con la citata nota il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto presente di aver predisposto uno schema di decreto di temporanea sospensione dell’autorizzazione alla costruzione del rigassificatore per evitare che la prosecuzione dei lavori possa alterare le condizioni ambientali col rischio di pregiudicare eventuali azioni future “di mitigazione degli impatti” esponendo lo Stato italiano a sanzioni in sede comunitaria. Con delibera del 6 settembre 2007 la Giunta regionale ha deliberato di condividere le conclusioni della Commissione Europea e di “confermare che la Regione Puglia ritiene che la realizzazione di terminali di rigassificazione nel proprio territorio sia inderogabilmente soggetta all’espletamento della procedura di VIA”. Ma la Giunta è andata oltre queste condivisibili ed ovvie decisioni ed ha espresso “parere favorevole all’attivazione di una procedura di VIA postuma” subordinandola ad alcune condizioni fra le quali la richiesta della LNG di avviare tale procedura, la rinuncia da parte della stessa ad ogni contenzioso pendente e futuro e la sospensione dell’autorizzazione ministeriale. Dobbiamo al riguardo ribadire che non ci convince la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.8.2007 nella parte in cui parla di eventuale “mitigazione degli impatti”, un’espressione che può evocare inammissibili convalide ed il “contentino” delle solite prescrizioni cautelative. La Commissione UE aveva invero chiesto alla Stato italiano “misure conformative al parere” espresso lasciando ovviamente allo Stato medesimo la facoltà di scegliere gli strumenti rivolti a realizzare tale adeguamento. E non vi è dubbio che lo strumento giusto risulta essere quello dell’annullamento dell’autorizzazione in sede di autotutela. Un tale annullamento infatti, anche a voler trascurare le tante altre pur rilevanti considerazioni, è stato deliberato all’unanimità dalla Conferenza dei
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