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Comune di Agrigento

creato da Gian Joseph Morici - Ultima modifica 22/11/2007 23:22

Richiesta referendum 22 giugno 07

Spett.le Ufficio di Presidenza del

Consiglio Comunale di Agrigento

 

Sigg.ri Consiglieri Comunali del

Comune di Agrigento

 

p.c. Sig Sindaco del

Comune di Agrigento

 

 

Agrigento lì 22 giugno 2007

 

.

Oggetto: richiesta a voler indire un referendum ai sensi degli art. 83 e 84 dello Statuto Comunale di Agrigento

 

PREMESSO CHE:

  

- l’art 83 “NATURA ED AMBITO DEI REFERENDUM CONSULTIVI” dello Statuto Comunale del Comune di Agrigento, recita testualmente  al comma 1:

L’istituto del referendum consultivo viene riconosciuto come strumento di partecipazione della collettività amministrata all’attività dell’ente, nonchè come strumento di collegamento organico tra i cittadini e gli organi elettivi comunali, che si estrinseca attraverso una manifestazione di volontà collettiva utile ai fini di una maggiore adeguatezza dell’azione amministrativa;

- il successivo art. 84,  prevede: 

1.          L’iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta:

a)         al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati;

b)        ad almeno il sette per cento del corpo elettorale con l’osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento;

c)         ad almeno un terzo delle circoscrizioni, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio circoscrizionale.

2.         Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:

- del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;

- di un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale;

- del comitato dei presidenti dei consigli circoscrizionali interessati, in caso di iniziativa circoscrizionale.

- la società “Nuove Energie s.r.l., ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione di un terminale di    rigassificazione di GNL, da ubicare nell’area ASI del Comune di  Porto Empedocle (Ag);

- il progetto prevede due serbatoi interrati della capacità di 160 mila metri cubi ciascuno, alti 47 metri        e con un diametro di metri 72, nonché la realizzazione di una colmata e l’attività di dragaggio preliminare e manutentivo per l’ormeggio e la manovra delle metaniere;

- l’impianto e le opere al medesimo connesse, sono sottoposte alle direttive comunitarie 85/337/CEE e 96/82CE;

- la direttiva 85/ 337/ CEE, modificata dalla direttiva 97/ 11/ CE, trova applicazione nella valutazione d’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante;

- ai sensi dell’art. 2 della normativa, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio delle autorizzazioni, per i progetti per i quali è previsto un notevole impatto ambientale, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto;

- ai sensi dell’art. 6 della direttiva, gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'art. 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione;

- la Repubblica italiana ha recepito, in via transitoria, la normativa comunitaria in tema di VIA con alcune disposizioni;

- la direttiva 96/ 82/ CE, applicabile anche alla tipologia di impianto in questione, ha per scopo la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità;

- ai sensi dell’art. 2 comma 1, sussiste l’obbligo di consultare il pubblico nella fase di elaborazione del progetto, qualora le sostanze pericolose presenti nello stabilimento, siano in misura superiore alla quantità indicata in Allegato 1;

- il progetto de quo, prevede la realizzazione di serbatoi di gas metano, la cui capacità supera la soglia suddetta;

- la Repubblica Italiana, con il d.lgs. 17 agosto 1999 n 334, ha recepito la direttiva comunitaria 96/82/CE, imponendo con l’art. 23 (Consultazione della popolazione), che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere;

- studi di carattere internazionale, evidenziano come eventuali incidenti, interesserebbero un’area del raggio di parecchi chilometri;

- il terminale di rigassificazione, verrebbe realizzato in prossimità del centro abitato, nelle vicinanze del Parco Pirandello, e del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, i cui monumenti sono stati dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e delle frazioni di Villaseta e Monserrato;

- la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, ha diffuso tramite comunicato stampa i contenuti di una lettera inviata, dal presidente della commissione medesima al Governatore della Sicilia, con la quale lo informava che l’eventuale realizzazione dell’impianto, avrebbe potuto portare come conseguenza alla cancellazione della Valle dei Templi dalla Lista del Patrimonio dell’Umanità;

- l’area ASI, nella quale dovrebbe sorgere l’impianto, confina con la contrada Caos, sottoposta con decreto del 29 luglio 1993 dell’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana, a vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico;

- il 4 gennaio 2007, è stato inoltrato alla Commissione Europea un reclamo su presunte violazioni della vigente normativa, con il quale si evidenziava come fosse possibile  desumere che fossero state violate fondamentali disposizioni di diritto comunitario ambientale, recepite dalla Repubblica Italiana in materia VIA e di rischio industriale e di tutela dell’ambiente, e più precisamente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 96/ 82/ CE;

- la società Nuove Energie, ha esposto al pubblico nel mese di febbraio il progetto e gli elaborati che lo compongono presso i locali della biblioteca comunale di Porto Empedocle;

- il progetto, formato da centinaia di pagine ed elaborati, non sarebbe stato consultabile in loco, vista la complessità e molteplicità degli aspetti che lo compongono e posto che non è stata data la possibilità ai cittadini di avvalersi di adeguati supporti informatici.

- lo Studio Impatto Ambientale inserito nella presentazione del progetto presso la biblioteca comunale di Porto Empedocle, risultava privo del parere espresso dalla popolazione interessata, previsto quale criterio di valutazione e imposto dalla normativa nazionale e dalle direttive comunitarie;

- gli abitanti di Agrigento e delle frazioni più vicine al sito industriale, pur essendo interessati dalle conseguenze che avrebbe tale realizzazione, non sono stati in alcuna maniera né coinvolti né informati. 

CONSIDERATO CHE:  

- è pacifica l’applicabilità delle disposizioni dettate dalla direttiva 96/ 82/ CE, trattandosi di impianto a rischio di incidente rilevante;

- la realizzazione dell’impianto di rigassificazione in questione è potenzialmente in grado di generare un impatto ambientale importante sia per le oggettive dimensioni dell’intervento (da considerare unitariamente in tutti i suoi aspetti: nuovo molo, per attracco navi metaniere, colmata, rigassificatore, serbatoi di stoccaggio, gasdotti, edifici);

- anche ove si volessero considerare separatamente le opere connesse al terminale, esse, in quanto comprese nelle categorie e classi indicate negli allegati I e II alla direttiva 85/ 337/ CEE, sarebbero comunque potenzialmente in grado di generare un impatto ambientale importante per le loro dimensioni, gli effetti diretti, indiretti e cumulativi;

- dagli artt. 1, 2 e 3 della direttiva n. 85/ 337/ CEE si può dedurre che il suo campo di applicazione è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia (Corte giustizia Comunità europee, 24-10-1996, C-72/ 95). Il criterio pertinente da utilizzare per l'applicazione della direttiva 85/ 337/ CEE è fondato sull'impatto rilevante che un determinato progetto «può» avere sull'ambiente (Corte giustizia Comunità europee, 16-09-2004, C-227/ 01). Qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d’impatto ambientale, esso non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla valutazione d’impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai sensi della direttiva, a meno che lo specifico progetto esonerato possa essere ritenuto, in base ad una valutazione complessiva,

- per un analogo progetto da realizzare a Brindisi, dopo numerose proteste da parte della popolazione locale e a seguito del riscontro di palesi violazioni di norme di diritto comunitario, oltre alla revoca delle autorizzazioni da parte del Ministero per l’Ambiente, la Comunità Europea ha avviato una procedura per infrazione nei confronti della Repubblica Italiana;

- desta seria preoccupazione nella cittadinanza, la breve distanza che separa il centro abitato dal sito destinato alla realizzazione del rigassificatore;

- notevoli perplessità nascono dalla vicinanza con il Parco Pirandello, ed i confini del Parco Archeologico e le frazioni di Villaseta e Monserrato;

- il vincolo paesaggistico posto con decreto del 29 luglio 1993, dall’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana, alla contrada Caos, trova motivazione nella tutela del particolare valore della zona, avendo riconosciuto l’unitarietà dei luoghi dal punto di vista paesistico, e giudicando quantitativamente sporadiche e marginali la presenza edilizia ed industriale;

-  l’apposizione del vincolo, ha tenuto conto della L. n 1497 del 29 giugno 1939, la quale in materia di protezione delle bellezze naturali, prevede con l’art.1 comma 4, che sono soggette alla legge a causa del loro notevole interesse pubblico anche “le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”;

- la direttiva 96/82/CEE, recepita dalla Repubblica Italiana, prevede ai sensi dell’art. 2 comma 1, l’obbligo di consultare il pubblico nella fase di elaborazione del progetto;

- il progetto de quo, ha caratteristiche tecniche tali, da farlo rientrare tra gli impianti soggetti alla direttiva comunitaria citata;

- è evidente come la realizzazione di un impianto di rigassificazione comporti tutta una serie di problematiche che incidono pesantemente su quello che viene definito “carico ambientale” sia in ambiente marino che in ambiente atmosferico;

- da studi e ricerche condotte in merito è possibile desumere così l’impatto:

Ambiente marino-

Per questo ambiente fortemente interessato dalla realizzazione dell’opera non si é a conoscenza :
- se é stato fatto il così detto “stato zero” di riferimento per la valutazione degli impatti marini;
- se é stato sviluppato un “modello matematico predittivo” sulla dispersione termica e chimica delle acque di processo; modello che , attraverso simulazioni meteo-marine, dovrebbe individuare le aree di massimo impatto della dispersione termica e chimica sia in prossimità dell’opera ed in condizioni di minimo rimescolamento, (calma di vento, corrente e moto ondoso) che, in lontananza dall’opera ed in condizioni estreme, (tramontana, greco-levante, scirocco, ecc.) sia, ancora, in condizioni invernali, in assenza di forti stratificazioni termiche verticali in mare che estive, in presenza di forti stratificazioni verticali.

Si hanno invece maggiori cognizioni tecniche che:

- l’acqua di mare prelevata per il processo di rigassificazione e reimmessa a mare, subirebbe una variazione termica  di circa -4,5 - -5,0 C° sempre che ci sia uno scambio termico fra le acque marine raffreddate dagli scambiatori con quelle in uscita dai servizi di raffreddamento; in caso ciò non avvenisse il delta termico dell’acqua di restituzione sarebbe maggiore.


 - necessariamente nelle acque di raffreddamento dovranno essere immesse quantità di cloro attivo, utilizzato come antivegetativo, in grado di abbattere la formazione di alghe, ecc.; é evidente che, se pur nelle dosi consentite dalla Legge, il cloro immesso nell’ambiente marino verrà a modificare lo stato ambientale attuale portando alla produzione di cloro-derivati dannosi.

Inoltre:
- la realizzazione della colmata e del terminale marino, nella fase di costruzione dell’opera, comporterebbe fattori perturbativi per l’ambiente marino, sia per la sospensione che per la risospensione dei sedimenti inorganici ed organici; infatti, la riduzione della trasparenza, la mobilitazione di sostanze leggere( organiche, nutrienti, metalli, inquinanti in genere), insieme ad azioni fisiche su strutture biologiche filtranti ( branchie) produrrebbero disturbi più o meno intensi su tutte le componenti ecologiche del sistema marino interessato;


- durante la fase di esercizio dell’impianto, a causa delle quantità di acque marine movimentate e additivate con cloro, si creerebbero torbidità persistenti con la possibilità di produrre episodi di eutrofizzazione nella colonna d’acqua per immissione di nutrienti presenti in fase sedimentaria (sul fondo); si aumenterebbe così e notevolmente, sia la domanda complessiva di ossigeno per l’immissione di nutrienti presenti in fase sedimentaria che, la concentrazione di sostanze inquinanti libere nella colonna d’acqua;


- la reimmissione di acque più fredde comporterebbe notevoli variazioni sul fito e sullo zooplancton, con modifiche sostanziali sullo stato di pescosità delle acque antistanti le nostre coste, meta dei diportisti appassionati di pesca e degli stessi pescatori professionisti;

 

- è acclarato come moli frangiflutti e dighe foranee, diano luogo a fenomeni di erosione costiera, e le precedenti esperienze, hanno già causato notevoli danni alle coste empedocline ed agrigentine

RITENUTO CHE:  

- la breve distanza tra il comune e le frazioni di Agrigento con il rigassificatore, potrebbe rappresentare un fattore di pericolo per gli abitanti;

- il sito industriale posto nelle immediate vicinanze di aree di parco, o comunque sottoposte a vincoli, tradisca la  naturale vocazione turistica dei luoghi;

- se la Valle dei Templi di Agrigento, dovesse essere cancellata dalla Lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO a seguito della realizzazione del rigassificatore, l’intero territorio agrigentino, subirebbe notevoli danni anche di carattere economico;

- nel caso di Porto Empedocle, sia necessario evidenziare, come nello stesso specchio di mare si trovino i dissalatori che alimentano la rete idrica di Agrigento e P. Empedocle, e di conseguenza, andrebbe valutato l’eventuale rischio di un inquinamento dell’acqua potabile da cloro-derivati;

- potrebbero non essere stati osservati alcuni fondamentali adempimenti in materia di iter procedurale amministrativo;

- la stessa direttiva 96/82/CE, recepita con d.lgs n 334/1999, la quale prevede che partecipazione del pubblico sarebbe dovuta avvenire nell’ambito dei procedimenti urbanistici, avvero nel corso della procedura di VIA, non abbia trovato corretta applicazione;

- la città di Agrigento e i suoi abitanti, pur subendo le conseguenze negative dovute alla presenza dell’impianto, non trarrebbero beneficio alcuno, non accedendo neppure ad alcuna misura di compensazione;

- sia un diritto dei cittadini essere informati e poter intervenire su questioni di interesse generale, che riguardano la sicurezza degli abitanti e le prospettive di sviluppo economico del paese;

- sussistano le condizioni affinché venga indetto un referendum consultivo o abrogativo avente per oggetto la prevista realizzazione dell’opera.

Si Chiede:

Che vogliano gli organi in indirizzo, sensibili verso tale problematica e nell’interesse dei cittadini di Agrigento, ai sensi degli articoli 83, comma 1, paragrafo a, e successivo art. 84 dello Statuto Comunale, e in osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in applicazione alle norme di diritto comunitario, istruire gli atti per avviare le procedure necessarie a poter indire  il referendum.

Restando a Vostra disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

                                                                                        Gian Joseph Morici

                                                                                         Davide Tedesco

                                                                                         Cesare Sciabarrà