Commissione Europea
Richiesta alla Commissione Europea del gennaio 2007
Alla Commissione Europea
Al Sig. Segretario Generale
Rue de la Loi, 200
e.p.c. Al Ministero delle Attività Produttive
Al Sig. Ministro pro-tempore
Via Molise n 2
00147 Roma
Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Al Sig. Ministro pro-tempore
Via C. Colombo n 44
00147 Roma
Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Al Sig. Direttore Generale Servizio V.I.A.
Via C. Colombo n 44
00147 Roma
Al Presidente Regione Siciliana
Palermo
Al Presidente della Provincia Regionale di
Agrigento
Al Comune di Porto Empedocle
Al Sig. Sindaco
Porto Empedocle
Oggetto: Reclamo e richiesta di verifica di adempimento delle disposizioni di diritto comunitario alla direttiva 85/377/CEE e successive modificazioni, alla direttiva 96/82CE e alla direttiva 92/43/CEE – in sede di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di rigassificazione da parte della società “Nuove Energie” e delle opere connesse nell’area ASI del comune di Porto Empedocle.
I sottoscritti, meglio generalizzati a margine del documento, espongono quanto segue, ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione Europea sulla corretta applicazione del diritto comunitario da parte della Repubblica italiana.
SINTESI DEI FATTI
- La “Nuove Energie s.r.l. ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione di un terminale di rigassificazione di GNL, da ubicare nell’area ASI del comune di Porto Empedocle;
- Il progetto prevede due serbatoi interrati della capacità di 160 mila metri cubi ciascuno, alti 47 metri e con un diametro di 72;
- Per favorire l’approdo delle navi, è previsto l’allungamento della diga foranea per ampliare lo specchio d’acqua del porto;
- L’impianto di cui all’oggetto, verrebbe realizzato in prossimità del centro abitato, e nelle vicinanze del Parco Archeologico Valle dei Templi e del Parco Pirandello;
- La Valle dei Templi è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità;
- A circa due miglia dalla costa di S. Leone, località balneare della città di Agrigento distante circa 2Km da Porto Empedocle, si trova la secca denominata “Vasciufunnu”;
- La secca di cui sopra, è stata oggetto di richieste agli organi preposti, affinché venisse riconosciuta come riserva naturale marina;
- Su richiesta di “Parere sulla istituzione di un SIC in località “Secca Vasciufunnu” Agrigento” effettuata dal WWF Italia di Agrigento, la Giunta del Centro Interdipartimentale per lo Studio dell’Ecologia degli Ambienti Costieri (C.I.S.A.C.) dell’Università degli studi di Palermo riunitasi in data 7 luglio 2005, rispondeva con nota prot. 68 l’8 luglio 2005 a firma del Direttore prof. Sebastiano Calvo;
- La nota prot. 68 del C.I.S.A.C., testualmente recita: “ La secca “Vasciufunnu” è uno splendido labirinto di rocce e scogli sommersi, fra le quali si intercalano, canyons, gradoni, canali più o meno profondi percorsi da correnti. Nei canali si depositano sabbie organogene, formate dai frammenti di organismi marini che vivono e completano il loro ciclo vitale nell’area. I fondali della secca sono colonizzati in prevalenza da una estesa ed articolata prateria di Posidonia oceanica che si insedia sia su roccia che su sabbia.
Lungo le pareti della secca è possibile osservare una ricca comunità coralligena, con un paesaggio sommerso dominato da organismi incrostanti, da gorgonie multicolori e da pesci pelagici e stanziali, spesso di dimensioni cospicue.
Queste brevi considerazioni consentono di affermare che nella secca “vasciufunnu” è possibile osservare rari e fragili sistemi ambientali tra i quali risalta una delle più importanti praterie di Posidonia oceanica vivente lungo le coste della Sicilia e del Mediterraneo intero, probabilmente insediatasi nella secca diverse migliaia di anni fa.
L’antichità dell’insediamento della prateria di Posidonia oceanica e l’importanza di questo rilevante sistema ambientale mediterraneo trovano conferma nella complessità delle comunità bentoniche, nella ricca articolazione delle reti trofiche, nella notevole capacità di modellare i fondali e nella inconsueta biodiversità che esplode in uno specchio di acque purissime, ormai sempre più rare lungo le nostre coste.
In sintesi è possibile affermare che la secca di “vasciufunnu” rappresenta un’oasi di vita in un deserto di sabbia e fango. A tal fine, tenuto conto delle leggi nazionali 979/82 en 394/91 e della direttiva 92/43/CEE che considera le praterie di Posidonia oceanica habitat prioritario, questo Centro Interdipartimentale si esprime positivamente sulla richiesta avanzata di inserire la secca “vasciufunnu” tra le aree di reperimento ai sensi delle leggi nazionali e di definire l’area habitat prioritario al fine di promuovere il mantenimento della biodiversità e di favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione.
- in data 21 Novembre 2006, a firma di aderenti del Settore Ambiente dell’AICS, veniva inoltrata formale richiesta affinché gli organi competenti, istruissero gli atti per avviare le procedure necessarie per poter indire un referendum in merito alla prevista realizzazione di un rigassificatore nel comune di Porto Empedocle;
- la richiesta era motivata dalla viva preoccupazione della popolazione, venuta a conoscenza del progetto di realizzazione del rigassificatore e dettata dalle seguenti ragioni:
a) l’ impianto sorgerebbe in un’area molto prossima al centro abitato;
b) parte della popolazione trova sostentamento da quanto ricavato dalla pesca o comunque da attività alla medesima collegate;
c) studi di carattere anche internazionale, evidenziano come la presenza di impianti di rigassificazione, sia causa di una notevole diminuzione della fauna marina;
d) sono molti i comuni italiani che interessati da progetti analoghi che, nell’evidenziarne la pericolosità ed il danno economico che avrebbero subito talune attività, hanno ritenuto opportuno adottare ogni strumento idoneo per impedirne la realizzazione;
e) nei suddetti comuni, le forze sindacali, gli ambientalisti, le associazioni di categoria, i partiti politici ed i cittadini, hanno manifestato contro la realizzazione di rigassificatori nel loro territorio;
f) la vicinanza con il centro abitato ed il porto, potrebbe in caso di incidente avere effetti catastrofici sugli abitanti e le strutture, non quantificabili allo stato odierno;
g) le conseguenze che avrebbe la realizzazione del rigassificatore sulla fauna marina, potrebbero mettere in crisi il settore della pesca, creando ulteriore disoccupazione e povertà;
h) un insediamento industriale con tali caratteristiche ed in prossimità della Valle dei Templi, tradisce la naturale vocazione turistica del territorio;
- l’art. 23 del D.L. del 17 agosto 1999 n 334, in attuazione della direttiva 96/82/CE, prevede che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere;
- lo statuto del Comune di Porto Empedocle, al comma 1 dell’art. 66 del Capo IV, consente ai cittadini di pronunciarsi tramite referendum, sull’adozione o revoca di specifici provvedimenti;
- il paragrafo a) del medesimo comma ed articolo impone che la richiesta di indire un referendum, sia effettuata da non meno del 10% degli aventi diritto;
- il comma 1 dell’Art. 67, prevede che prima della raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti venga sottoposto a giudizio di ammissibilità dalla commissione per le garanzie statutarie;
- ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il comitato promotore deve essere composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
- Avendo ritenuto che:
- sia un diritto dei cittadini essere informati e poter intervenire su questioni di interesse generale, che riguardano la sicurezza degli abitanti e le prospettive di sviluppo economico del paese;
- la questione sia di interesse generale;
- sussistano le condizioni per poter chiedere un referendum consultivo o abrogativo per non fare costruire l’impianto di Rigassificazione;
- avendo formalizzato la richiesta nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge; si chiedeva che gli organi competenti volessero ottemperare nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- Successivamente, in data 27 dicembre 2006, si invitavano gli organi competenti a voler verificare l’avvenuto rispetto della vigente normativa in materia di tutela archeologica e paesaggistica, in merito all’avvenuto rilascio di pareri ed autorizzazioni per la realizzazione del rigassificatore;
- La richiesta era motivata ai sensi del Decreto Assessoriale della Regione Siciliana del 28 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n 20 del 13 maggio 2005, con il quale in merito a talune tipologie di insediamenti industriali, si faceva espresso divieto a realizzarli entro le tre miglia marine prospicienti un’area di Parco o Riserva Terrestre;
- Considerato che la realizzazione del rigassificatore, oltre a non rispettare i criteri di distanza di sicurezza dal centro abitato, avverrebbe entro la fascia delle tre miglia marine prospicienti un Parco;
- che fosse intenzione del legislatore tutelare i beni archeologici e paesaggistici;
- che il vincolo restrittivo voluto in merito alla realizzazione di taluni insediamenti industriali, deve essere inteso come esteso ad ogni realizzazione che presenti analoghe caratteristiche di impatto, si è chiesto agli organi competenti, di voler procedere alla verifica dell’ottemperanza degli obblighi di legge in materia.
- La procedura seguita non appare conforme al diritto comunitario vigente in tema di valutazione d’impatto ambientale (direttiva 85/ 337/ CEE) e di rischio di incidenti rilevanti (direttiva 96/ 82/ CE)
La normativa nazionale
La Repubblica Italiana ha recepito la direttiva 96/82/CE con il d.lgs. 17 agosto 1999 n 334
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o piu impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni o connesse;
b) "impianto", un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;
c) "deposito", la presenza di una certa quantita' di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
d) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;
e) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;
f) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entita', dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attivita' di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o piu' sostanze pericolose;
g) "pericolo", la proprieta' intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente;
h) "rischio", la probabilita' che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.
Art. 4
(Esclusioni)
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma l;
e) l'attivita' delle industrie estrattive di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;
f) le discariche di rifiuti;
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonche' le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998 che svolgono in modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998.
2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:
a) quando svolgono attivita' di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi;
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attivita' di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarita' delle attivita' portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovra' garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalita' del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.
CAPO II
ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
Art. 5
(Obblighi generali del gestore)
1. Il gestore e tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' inferiori a quelle indicate nell'allegato 1, oltre a quanto previsto al comma 1, e' altresi' tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.
3. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze in quantita' superiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell'allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell'allegato I, in quantita' inferiori ai valori di soglia ivi riportati, deve:
a) presentare una relazione, redatta, fino all'adozione del decreto previsto all'articolo 8, comma 4, secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 21 aprile 1989, contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, cosi' come previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonche' la scheda di informazione di cui all'allegato V. La relazione e la scheda sono presentate alla regione territorialmente competente e al prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiornate ogni cinque anni;
b) predisporre il piano di emergenza interno con le modalita' e i contenuti minimi previsti dall'articolo 11.
Art. 6
(Notifica)
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, e' obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini:
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantita' e la loro forma fisica;
e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente mediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie.
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito ovvero, in caso di aumento significativo della quantita' e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il Ministero dell'ambiente, la regione, la provincia, il Comitato, il comune, il prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio.
5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2 invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V.
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, puo' allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.
Art. 7
(Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti)
1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III .
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto decreto, del documento di cui al comma 1.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25.
5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2 contestualmente all'inizio dell'attivita'.
Art. 8
(Rapporto di sicurezza)
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo 7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia' previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza nonche' della, relazione prevista all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita' competente preposta alla valutazione dello stesso cosi' come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste all'articolo 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate da trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della motivazione delle informazioni.
Art. 9
(Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza)
1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 81, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorita' di cui all'articolo 21, comma 1, un rapporto preliminare di' sicurezza. La concessione edilizia non puo' essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilita'.
2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorita' di cui all'articolo 21, comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.
3. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 21, comma 3, il gestore puo' presentare all'autorita' di cui all'articolo 21, comma 1, una perizia giurata che attesti:
a) la veridicita' e la completezza delle informazioni;
b) la conformita' delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
4. Trascorsi due mesi dalla presentazione della perizia giurata di cui al comma 3, senza che l'autorita' di cui all'articolo 21, comma 1, si sia pronunciata o abbia richiesto chiarimenti o documentazione integrativa, il gestore puo' dare inizio all'attivita'.
Art. 10
(Modifiche di uno stabilimento)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' dell'interno e dell'industria del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.
2. Il gestore deve, secondo le procedure e i termini fissati nel decreto di cui al comma 1:
a) riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione nonche' le procedure di cui agli articoli 6 e 8 e trasmettere alle autorita' competenti tutte le informazioni utili;
b) riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto di sicurezza e trasmettere alle autorita' competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall'articolo 9, per i nuovi stabilimenti;
c) comunicare la modifica all'autorita' competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura prevista per tale valutazione.
Art. 11
(Piano di emergenza interno)
1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 il gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia' assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al Prefetto e alla provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 20 secondo la rispettiva competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello stabilimento.
Art. 12
(Effetto domino)
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8:
a) individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;
b) accerta che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione.
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro, quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20.
Art. 13
(Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti)
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente, sentita la regione interessata e il Comitato:
a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2;
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area, avvalendosi del Comitato:
1 ) lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entita' del pericolo globale di incidenti rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell'area, compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell'area in cui sono presenti sostanze pericolose;
2) la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area, aggiornato nei tempi e con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6;
c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base delle indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato di cui al comma 1, lettera b), numero 2) un piano di intervento nel quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti:
a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato;
c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione;
d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento di cui al comma 1, lettera c).
Art. 14.
(Controllo dell'urbanizzazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessita' di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonche' degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento, provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante e' approvata in base alle procedure individuate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al comma 2, previo parere tecnico dell'autorita' competente di cui all'articolo 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.
4. Decorsi i termini di cui ai commi, 1 e 2 senza che siano stati adottati i provvedimenti ivi previsti, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorita' competente di cui all'articolo 21, comma 1, in ordine alla compatibilita' della localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza.
5. Sono fatte salve le concessioni edilizie gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e zone di particolare interesse naturale il gestore deve, altresi', adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorita' competente di cui all'articolo 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorita' nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 21.
CAPO III
COMPETENZE
Art. 15
(Funzioni del Ministero dell'ambiente)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalita' con le quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonche' i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita' industriati che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 mangio 1988, n. 175, e successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanita', al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'interno, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto e' emanato di concerto