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Camera: stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

creato da Gian Joseph Morici - Ultima modifica 24/11/2007 15:27

Accolto dalla Camera un Ordine del Giorno che impegna il Governo a garantire l'applicazione delle direttive europee e del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334. Le norme prevedono che per le zone interessate siano rispettati «requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, tenendo conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e altri insediamenti e infrastrutture e luoghi di frequentazione del pubblico, nonché di consentire alla popolazione interessata di esprimere il proprio parere sui progetti. Gli Odg si possono presentare nella cause giudiziarie e funzionano come interprertazione autentica della volontà del legislatore

 

 

Ordine del Giorno 9/3194/10.
La Camera, premesso che:

              la normativa introdotta con l'articolo 46 del decreto-legge in esame tende a facilitare l'insediamento degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquido rientranti nell'elenco allegato al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, consentendo l'utilizzo di procedure autorizzative semplificate previste per l'uso e il riuso di siti industriali, anche al di fuori di dette zone. 

              tenendo conto della delicatezza della materia, con riferimento sia ai poteri di rilevanza costituzione che mettono in capo alle regioni il potere di pianificazione del territorio, sia al diritto all'informazione degli abitanti riconosciuti dalle direttive europee,

impegna il Governo

          a garantire comunque:

              a) l'applicazione delle direttive europee 96/82, 2003/35, 2003/87, 2003/105 oltre alla Convenzione di Aarhus del 1998, già recepite dall'Italia, volte ad assicurare tempestivamente al pubblico interessato la possibilità di partecipare alla procedura decisoria relativa alle autorizzazioni e di conoscere le considerazioni su cui è basata la decisione;

              b) l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, che prevede che per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti siano rispettati «requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli», tenendo conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e altri insediamenti e infrastrutture e luoghi di frequentazione del pubblico, nonché di consentire alla popolazione interessata di esprimere il proprio parere sui progetti. In tal senso va utilizzata la possibilità prevista all'articolo 23, di «utilizzare la conferenza dei servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti».

              c) salvaguardare le prerogative delle regioni e degli enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica del territorio e di concessioni edilizie;

              d) rispettare le modalità di concessione degli spazi demaniali, sia terrestri che marittimi, tenendo conto della sicurezza della navigazione e della tutela del mare come bene inalienabile.

 


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