In attesa di conoscere le valutazioni del consigliere Giuseppe Arnone, che ha già preannunciato una conferenza stampa nel corso della quale illustrerà – eesponendo le sue teorie – la decisione del Tribunale di Agrigento relativa alla mancata apertura del tesseramento del Partito Democratico, pubblichiamo le motivazioni (tratte da Grandangolo, il giornale di Franco Castaldo) con le quali il giudice civile del Tribunale di Agrigento, Marco Salvatori ha rigettato il ricorso.
N. 2886/2011 R.G.
TRIBUNALE DIAGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Marco Salvatori per la trattazione del procedimento cautelare N. 2886/2011 R.G.
letti gli atti e sentiti i procuratori, sciogliendo la riserva assunta all’udienza dei 28,12.2011 r ha emesso la seguente
ORDINANZA
/ Nel ricorso ex art 700 c.p.c. depositato il 12,12.2011 Arnone Giuseppe ha chiesto al Tribunale : 1) di ordinare, anche inaudita altera parte, al segretario nazionale on. Luigi Bersani , o in subordine all’Organo Nazionale o Regionale competente, dì rilasciare, con effetto immediato, la tessera del Partito Democratico per l’anno 2011 all’avv. Giuseppe Arnone, nonché <di fornire tutte le disposizioni necessarie per la regolare apertura del tesseramento presso il Circolo P.D. ” Agrigento centro”; 2A)di dare i provvedimenti idonei a rimuovere il segretario del Circolo P.D. ” Agrigento Centro” Pistone, responsabile delle condotte sopra descritte , e, in particolare, di non avere aperto il tesseramento per l’anno 2011, con modalità pubbliche espressamente prescritte dal vigente Regolamento per il tesseramento del Partito Democratico ; 2B e 2C) di rimuovere il ‘segretario cittadino del Partito Democratico dr Pietro Luparello, ed il segretario provinciale del medesimo partito Emilio Messana. Nel presente giudizio si è costituito il resistente Pistone Domenico, nella qualità dì Segretario del Circolo del Partito Democratico della città di Agrigento ( “Agrigento Centro”), evocato in giudizio, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di abnormità del ricorso a lui notificato per omessa notifica integrale sia dell’originale ( con inesistente attestazione di conformità all’originale da parte del cancelliere), sia del pedissequo decreto di fissazione di udienza. Si sono altresì costituiti anche gli evocati Partito Democratico della Regione Sicilia, ed il Partito Democratico con sede in Roma, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e/o nullo, e comunque infondato in fatto ed in diritto . Con vittoria di spese ed onorari. Ciò detto va subito rilevato che all’udienza del 28.12.2011 il ricorrente Arnone Giuseppe non ha chiesto alcun rinvio di udienza ad altra data, e, controdeducendo alle difese delle parti costituite, ha espressamente rinunziato { cfr verbale di udienza) alle richieste di rimozione degli esponenti politici menzionati nel ricorso, e di cui ai punti 2 e seguenti dello stesso, ed ha limitato la propria domanda cautelare, al punto n 1, chiedendo al Tribunale unicamente di dettare le urgentissime disposizioni necessarie per la regolare apertura, ai sensi del Regolamento del tesseramento presso il Circolo del Partito Democratico “Agrigento Centro”, con rilascio della tessera all’Arnone Giuseppe e a tutti coloro che ne faranno richiesta disponendo che sia data risposta dal P,D, alle richieste inviate dall’Arnone di ottenere la tessera , e rimaste prive di riscontro . Alla stessa udienza il ricorrente ha chiesto anche l’estromissione de! Pistone, asserendo di aver notificato il ricorso allo stesso, nella qualità, solo per ragioni di integrazione del contraddittorio, e per consentirgli di presenziare a procedimento finalizzato alla sua rimozione ( domanda rinunziata in corso di causa).
Alla luce della superiore rinunzia, questo Tribunale deve tenere conto unicamente della (residua) richiesta relativa all’apertura del tesseramento da parte del Circolo del partito Democratico “Agrigento Centro” , e di rilascio della tessera relativa all’anno 2011 all’Amene Giuseppe e a tutti i richiedenti.
Il ricorso cautelare proposto – anche entro i limiti sopra precisati all’udienza del 28.12.2011- non può essere accolto, in quanto non sussiste l’imprescindibile requisito del c.d. ” periculum in mora”. Deve infatti sottolinearsi che, nel caso di specie, il ricorrente Amone Giuseppe ha atteso il giorno 12.12.2011 per depositare il ricorso cautelare ex art 700 c. p.c., al fine di ottenere il rilascio della tessera del PD relativa all’anno 2011, e per chiedere la regolare apertura del tesseramento presso il Circolo PD Agrigento Centro, per l’anno 2011 (l’udienza di comparizione è stata fissata, in via d’urgenza, il 28.12,2011 dal Giudice designato , e ciò alla luce del termine minimo necessario per la notifica e per la regolare instaurazione del contraddittorio). Deve in primo luogo rilevarsi che • anche da un punto di vista meramente logico – appare inverosimile che un partito con un numero rilevante di associati ( quale è certamente il Partito Democratico, notoriamente uno dei maggiori partiti a livello di consultazioni nazionali e locali , per i voti di preferenza degli elettori) non abbia rilasciato alcuna tessera a persona iscritta e comunque ritenuta avere i requisiti per l’iscrizione, già molti mesi prima del dicembre del 2011 , essendo lo scopo tipico del tesseramento quello di legittimare per il futuro gli associati a partecipare alla vita associativa del partito , in relazione all’anno solare di riferimento ( cfr anche il contenuto dei capitoli 2 ; 3 e 4 delle dichiarazioni allegate al ricorso introduttivo , si afferma espressamente che Sferrazza Giuseppe, Segretario del PD di Campobello di Licata, aveva già ricevuto la tessera del PD , contestando le affermazioni del Pistone, in ordine al mancato ricevimento, nel periodo ” aprile – luglio 2011″, della tessere cartacee ), In ogni caso, anche ad ammettere che nessuna tessera sia stata rilasciata Dal Circolo “Agrigento Centro” del Partito Democratico nell’anno 2011, e che nessuna regolare pubblicità sia stata data in ordine alia campagna di tesseramento per l’anno 2011, ciò non toglie che, comunque, il ricorrente non avrebbe dovuto attendere lo spirare dell’anno 2011 per attivarsi in via cautelare, con il rimedio eccezionale di cui all’art 700 c.p.c. al fine di richiedere l’attività di apertura di tesseramento nel PD locale per l’anno solare 2011. Alla luce di quanto sopra detto emerge, in modo palese, il ritardo con cui è stato attivato il ricorso dì urgenza, e la mancanza di periculum in mora. Infatti, la migliore e condivisibile giurisprudenza ( cfr Tribunale di Torino, ordinanza del 5.7.2007) nega la possibilità di esperire il rimedio eccezionale di cui all’art 700 c.p.c nei caso in cui la (asserita e pretese.) violazione “sia stata conosciuta e tollerata per un lungo periodo di tempo senza che nelle more venga assunta alcuna iniziativa processuale, in quanto il comportamento costituisce sintomo di una tolleranza non in armonia con la prospettata urgenza “. In altri termini la prolungata inerzia nella presentazione della domanda cautelare ( evidente nel caso di specie, ove si pensi che il ricorrente Arnone – come detto – ha atteso il 12.12.2011 per richiedere l’attività di apertura di tesseramento nel PD locale per l’anno 2011, con riferimento ad un anno solare giunto ormai al termine, di fatto ed in concreto neppure più attuabile per l’ormai irrilevante margine di tempo a disposizione prima della fine dell’anno solare 2011) assume specifica rilevanza di fini della esclusione del periculum in mora.
Va peraltro evidenziato che già in precedenza , nel proc n 2615/2010 RGAC , altro Giudice di questo Tribunale ( dr Crisaioli) con ordinanza • emessa in data 3,2.2011 in seguito ad analogo ricorso cautelare depositato in data 4.11.2010 dallo stesso ricorrente Arnone Giuseppe ( unitamente ed altri ricorrenti) avverso il Partito Democratico , ha escluso la possibilità di ricorso alla cautela atipica prevista ex art 700 c.p.c. azionata dal ricorrente, evidenziando , allo stesso modo, il difetto del periculum in mora, posto che in quel caso, solo nel novembre 2010, era stata avanzata richiesta di “regolare” tesseramento , a distanza, quindi, di molti mesi dal periodo in cui l’effettivo tesseramento (o regolare tesseramento) avrebbe dovuto svolgersi.
Deve peraltro anche evidenziarsi che il ricorrente, nel presente giudizio, si è limitato ad affermare di aver inviato ( pag. 8 del ricorso) al Pistone richiesta di rilascio di tessera del partito tramite posta elettronica ( cfr anche capitolo 2 delle dichiarazioni allegate al ricorso, in cui si attesta espressamente di una mera richiesta inviata per posta elettronica al Pistone ), ma non risulta neppure, avere mai inviato formale richiesta in tal senso alla competente sede locale del Partito, tramite mezzo idoneo ad attestare e provare, in modo univoco ed incontroverso, il ricevimento da parte dell’organo competente ( ad esempio lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, etc) della relativa istanza . E tale invio era certamente necessario al fine di attestare in modo certo il diniego o la mancata risposta in ordine al rilascio della tessera , per l’anno 2011, o apertura campagna di tesseramento per l’indicato anno.
Per quanto sopra detto il ricorso va rigettato, in quanto infondato per mancanza del requisito del periculum in mora.
Non sussistono i presupposti, in mancanza di prova di mala fede, per accogliere la domanda di condanna del ricorrente , ex art 96 c.p.c.., avanzata dal Partito Democratico della Regione Sicilia. La parte ricorrente , in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti costituite resistenti Partito Democratico della Regione Sicilia, ed il Partito Democratico Nazionale , con sede in Roma. In mancanza di espressa richiesta ( cfr memoria di costituzione datata 28.12.2011) di condanna al pagamento delle spese del giudizio avanzata dal Segretario del Circolo del Partito Democratico della città di Agrigento ( “Agrigento Centro”), costituitosi solo all’udiènza del 28,12.2011 con breve memoria contenente difese solo in punto di rito ( e non nel merito) – e di cui il ricorrente ha chiesto comunque l’estromissione dal giudizio – nessuna condanna alle spese processuali sul punto va disposta.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso ex art 700 c.p.c. depositato in data 12.12.2011 dal ricorrente Arnone Giuseppe;
• condanna il ricorrente Arnone Giuseppe al pagamento in favore del Partito Democratico della Regione Sicilia, ed il Partito Democratico , con sede in Roma , delle spese del presente giudizio, che si liquidano, per ciascuno degli indicati resistenti, in euro 500,00, oltre spese generali, iva e
c.p.a. come per legge
Si comunichi alle parti costituite. Agrigento, 30.12.2011.
II Giudice ( Dr. Marco Salvatori)
Non poteva esserci migliore inizio d’anno!!
Non disperate ! Domani mattina presenterà un nuovo ricorso, e dopodomani un altro, e dopodomani ancora un altro ancora e così all’infinito, rigorosamente preceduti e seguiti da asfissianti conferenze stampa.
Che botta !
E che Botti !!!!!!!!!!!!!
Ma il Giudice non sapeva………………… che Zambuto, per Capodanno, li aveva …. vietati ?
Tuttavia l’apolide di casa nostra (respinto dal partito che 4 anni fa ha sbeffeggiato candidandosi a Presidente della Provincia contro il candidato ufficiale e sfuggendo alle allora a lui chieste e proposte primarie – mentre ora le va cercando sbavando di continuo – da domani………… si affannerà (ricordate il personaggio di Carosello: Ercolino….sempreimpiedi?) con ……conferenze stampa, TV …… contrattrualizzate e siti web …..ambigui a…. dichiararsi pienamente, ….parzialmente , in parte ,….. pressochè ……soddisfatto…..
Ma … è irrilevante o no che venga continuamente condannato a rifondere le spese di giudizio ?
Boh !
Il quadro delle sceneggiate è, però, solo all’inizio: ci aspettano 4 mesi di …………. fuochi pirotecnici (Zambuto…. permettendo!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Normalmente i botti scoppiano a capodanno. Noi avremo il privilegio di vedere qualche botto assordante che scoppierà in primavera. E sarà davvero un gran botto: da aprire una enorme voragine.
Copiato dal sito del direttore bravo…bravissimo…..du megliu giurnali ca c’è ncapu a internet:
‘Verranno mostrati – anticipa in una nota Arnone – le parti più interessanti dell’intero provvedimento del Giudice, sottolineando le parti più interessanti di quanto accertato dal Tribunale in merito alla non osservanza delle regole democratiche e di trasparenza dell’intero PD.
Il provvedimento rende ben comprensibile – prosegue – le ragioni per le quali si è dimesso dal PD di Agrigento, il Segretario cittadino Piero Luparello.
Arnone, nel corso della conferenza stampa, – si conclude la nota – avrà modo di esprimere le proprie valutazioni positive in ordine alla martellata che queste vicende giudiziarie unite alle dimissioni di Luparello viene ad infliggere al sistema palesemente illegale costruito da Angelo Capodicasa e dai suoi uomini.’
Ma sono io che wsconosco l’italiano o c’è qualche cosa che non funziona?
gli agrigentini sono felicissimi e contentissimi …..anno nuovo , vita nuova.
DR MARCO SALVATORI , SANTO , SANTO SUBITO TI VOGLIONO GLI AGRIGENTINI
Inviate la sentenza al senatore Ferrante con la raccomandazione di andarsi a nascondere per la figura che ha fatto.Per difendere Il “compare” Arnone ha smentito l’intero PD, questa è la gente che diventa senatore, sistemato in prima fila dalle lobby ambientaliste, senza passare per il voto di preferenza popolare. Pronto per i propri interessi a sputare nel piatto dove fino ad oggi ha lautamente mangiato. VERGOGNA!!!
Ma come ieri sera ho sentito (solo per sbaglio perchè cambio canale) che la sentenza è piratesca però il partito gli deve dare la tessera perchè sarà un dirigente (tessera che devono portargliela su un piatto d’argento; e perchè non d’oro?) e ora leggo che tutta un’altra cosa. Per caso il giudice non si sarà sbagliato e avrà pubbloicato un sentenza che non riguarda l’avvocato ma qualcun altro?
vorrei sapere se esiste una legge che obbliga i TG a dare le notizie vere e non quello che fanno comodo a loro come fanno TVA e Teleacras.
E adesso cosa farà Arnone? Almeno abbia il pudore di non mettersi davanti il simbolo del PD durante le fastidiose conferenze stampa!