Indubbiamente non mancheranno, non solo settimanalmente ma credo anche quotidianamente, il verificarsi di eventi che interesseranno i lettori per cui per le settimane a venire cercheremo di scegliere concordemente con la direzione editoriale l’argomento che verrà ritenuto di maggior interesse per i lettori. Se poi vi sarà qualche lettore particolarmente interessato a una specifica questione giuridica potrà contattare la redazione del quotidiano attraverso i mezzi della rete e sollevare la questione giuridica e della quale vorrebbe chiarimenti. Si cercherà, compatibilmente con gli spazi e con le possibilità redazionali, di affrontarle cercando di soddisfare ogni aspettativa dei lettori.
In questa prospettiva daremo un taglio squisitamente giuridico della questione che si andrà ad affrontare cercando di evitare qualsiasi commento di carattere politico anche se mi rendo perfettamente conto che talvolta, anche nel semplice commento di un articolo di legge, di una sentenza o comunque di un caso di attualità, non si può prescindere dal commentare politicamente l’avvenimento, quanto meno valutando il clima politico che ha portato alla nascita di quella legge, all’emissione di quella sentenza o del verificarsi di quel fatto.
L’argomento che abbiamo scelto per questa prima settimana della nuova rubrica de “lavalledeitempli.net” è un tema che in questi giorni imperversa in tutte le prime pagine della carta stampata ossia la vicenda denominata Ruby.Come tutti i lettori certamente già sapranno riguarda la vicenda che ha visto coinvolto il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Silvio Berlusconi, il quale avrebbe effettuato una telefonata presso la Questura di Milano per caldeggiare la posizione di una minorenne in stato di fermo a seguito di una denuncia per furto.
In tale telefonata, si legge nella stampa, il Presidente del Consiglio, o chi per suo conto, avrebbe chiesto di procedere all’affidamento della minore Ruby alla Consigliere Regionale Minetti.
Successivamente la Procura della Repubblica di Milano emetteva un proprio comunicato con il quale dichiarava che la procedura seguita dalla Questura di Milano era regolare.
Ora, considerato che molti lettori si sono chiesti come fosse possibile che una tale procedura potesse essere dichiarata corretta dalla Procura, il nostro intendo è quello di affrontare la questione dal punto di vista giuridico, prescindendo da ogni commento di carattere politico che non ci appartiene e per il quale non abbiamo alcuna competenza, cercando di capire perché la procedura di affidamento della minore Ruby è stata, come confermato dalla Procura di Milano, corretta.
La materia riguardante l’affidamento e l’assistenza dei minori è regolata sia dal codice civile, ma soprattutto da leggi speciali in materia e in particolare dalla famosa legge 184/1983 che ha regolamentato tutta la materia riguardante i minori.
In particolare l’art. 2 della legge 184/1983, che è stato novellato poco meno di 10 anni addietro con la legge 149/2001, stabilisce che “il minore privo di ambiente familiare idoneo ……… è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Quando ciò non sia possibile, – continua l’art. 2 – è consentito l’inserimento del minore in comunità di tipo familiare caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli della famiglia”.
E’ esclusivamente in riferimento a questo articolo di legge che la Procura della Repubblica di Milano ha affermato che la procedura seguita per l’affidamento della minore Ruby è stata correttamente seguita. Infatti, da come si legge nella carta stampata, a seguito della telefonata del Presidente del Consiglio la minore Ruby è stata affidata alla Consigliere Regionale della Lombardia Minetti che si è presentata alla Questura di Milano e dichiarata disponibile a prendere in affidamento la minore.
Solo relativamente a questo la procedura era regolare, su tutto il resto poi, e cioè su quali fossero i rapporti tra il Presidente del Consiglio e la minore, è naturale che sia oggetto di valutazione da parte delle Autorità preposte.
La domanda poi se la telefonata del Presidente del Consiglio dei Ministri fosse corretta o meno o su come la minore conoscesse il numero del cellulare del Presidente del Consiglio dei Ministri è più un argomento che riguarda l’etica e la morale che non la Giustizia e sul quale ci si astiene da qualsiasi commento.
Ciò che invece fa sorgere qualche dubbio di carattere giuridico è il comportamento assunto dalla Consigliere Regionale Minetti dopo che alla stessa era stata affidata la minore Ruby.
Infatti l’art. 5 della legge 184/1983 stabilisce che l’affidatario, nel caso di specie la consigliere Minetti, deve accogliere presso sé il minore, nel caso di specie Ruby, e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione.
Dalla lettura della carta stampata non sembra che questo sia avvenuto, anzi pare che appena fuori dalla Questura la consigliere Minetti abbia lasciato andare la allora minorenne Ruby la quale è andata a pernottare presso l’abitazione di una prostituta brasiliana.
A modesto parere dello scrivente qui sta la vera violazione di legge riguardante la procedura di affidamento in se, poiché sarebbe stato obbligo della Consigliere Regionale Minetti, che peraltro si era presentata spontaneamente alla Questura di Milano, ai sensi del citato art. 5 della legge 184/1983, prendersi cura della minore Ruby provvedendo al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione.
Sul perché poi un Presidente del Consiglio dei Ministri si preoccupi di telefonare alla Questura di Milano per sollecitare la posizione giuridica di una minore, su quali siano i rapporti tra questa minore e il Presidente del Consiglio, se questi rapporti hanno perpetrato un illecito penale è tutto da verificare e quando la Giustizia avrà fatto il suo corso avremo la possibilità di ritornare sull’argomento ed eventualmente commentarlo.
Complimenti per l’iniziativa.
Un sito che mi piace sempre più…
Giovanni
“La domanda poi se la telefonata del Presidente del Consiglio dei Ministri fosse corretta o meno […] è più un argomento che riguarda l’etica e la morale che non la Giustizia e sul quale ci si astiene da qualsiasi commento.”
Mi scusi… ma ritengo che anche creare precedenti possa essere di ambito legale, non etico né morale, in quanto il dubbio sussiste:
non si tratta di abuso di potere (o altro equivalente)?
è chiaro che se avessi telefonato io alla questura per far affidare una minore in fermo per furto immagino non avrei avuto lo stesso risultato ottenuto dalla Presidenza del Consiglio (che per altro ha dovuto aggiungere false generalità per riuscire a far accogliere la stessa proposta di affido)
e per la consigliera Minetti non dovrebbe scattare la denuncia per abbandono di minori?
se dalla Presidenza del Consiglio si possono far telefonate per caldeggiare questo o quel comportamento e lo si ritiene un mero problema etico… siamo davvero in gran brutto momento storico, non crede?
Sono particolarmente lieto che la nuova rubrica de lavalledeitempli.net che mi onoro di curare, abbia avuto un positivo riscontro nei lettori e per questo voglio innazitutto ringraziare i due amici, Giovanni e Tasti, che hanno voluto commentare l’articolo per poi rispondere alle puntuali e attenti rilievi sollevati dal lettore Tasti.
Rispetto alla prima domanda e cioè se la telefonata del Presidente Berlusconi abbia perpetrato il reato di abuso d’ufficio contemplato dall’art. 323 c.p. debbo rispondere che il comportamento del Presidente non ritengo rientri nella fattispecie del reato. Infatti, tale reato si consuma nel momento in cui un pubblico ufficiale nello svolgimento delle funzioni, in violazione di norme di legge o di regolamento………..intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio non è intervenuto ne per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ne per recare ad altri un danno ingiusto ma semplicemente per sollecitare una procedura( quella di affidamento di una minore) alle cure di un affidataria.
In tal senso la comunicazione della Procura di Milano secondo la quale il procedimento di affidamento è stato corretto proprio perchè non violava le norme di legge ed in particolare le norme che ho indicato nel mio articolo.
E’ vero, tale tipo di intervento poteva essere svolto da chiunque seppur concordo con il lettore Tasti, probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto ed è per questo che ho parlato di violazione delle regole dell’etica e della morale di un pubblico amministratore.
Diversa è, a mio modestissimo parere, la posizione della consigliere regionale Minetti e li concordo con te, poichè l’affidataria ha l’obbligo di prendersi cura del minore che gli viene affidato sebbene debbo dirti che vi è contrasto nella giurisprudenza sul termine di abbandono con riferimento a minori di età superiore ai 14 anni. Del resto sappiamo che vi sono delle indagini in corso, vedremo a suo tempo l’esito delle stesse.
Spero di essere stato, per quanto possibile, esaustivo
cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello