28 Marzo 2024
Home L’OPINIONE DELL’AVVOCATO – RILEVANZA GIURIDICA DEL CASO RUBY

3 thoughts on “L’OPINIONE DELL’AVVOCATO – RILEVANZA GIURIDICA DEL CASO RUBY

  1. “La domanda poi se la telefonata del Presidente del Consiglio dei Ministri fosse corretta o meno […] è più un argomento che riguarda l’etica e la morale che non la Giustizia e sul quale ci si astiene da qualsiasi commento.”

    Mi scusi… ma ritengo che anche creare precedenti possa essere di ambito legale, non etico né morale, in quanto il dubbio sussiste:
    non si tratta di abuso di potere (o altro equivalente)?

    è chiaro che se avessi telefonato io alla questura per far affidare una minore in fermo per furto immagino non avrei avuto lo stesso risultato ottenuto dalla Presidenza del Consiglio (che per altro ha dovuto aggiungere false generalità per riuscire a far accogliere la stessa proposta di affido)

    e per la consigliera Minetti non dovrebbe scattare la denuncia per abbandono di minori?

    se dalla Presidenza del Consiglio si possono far telefonate per caldeggiare questo o quel comportamento e lo si ritiene un mero problema etico… siamo davvero in gran brutto momento storico, non crede?

  2. Sono particolarmente lieto che la nuova rubrica de lavalledeitempli.net che mi onoro di curare, abbia avuto un positivo riscontro nei lettori e per questo voglio innazitutto ringraziare i due amici, Giovanni e Tasti, che hanno voluto commentare l’articolo per poi rispondere alle puntuali e attenti rilievi sollevati dal lettore Tasti.
    Rispetto alla prima domanda e cioè se la telefonata del Presidente Berlusconi abbia perpetrato il reato di abuso d’ufficio contemplato dall’art. 323 c.p. debbo rispondere che il comportamento del Presidente non ritengo rientri nella fattispecie del reato. Infatti, tale reato si consuma nel momento in cui un pubblico ufficiale nello svolgimento delle funzioni, in violazione di norme di legge o di regolamento………..intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
    Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio non è intervenuto ne per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ne per recare ad altri un danno ingiusto ma semplicemente per sollecitare una procedura( quella di affidamento di una minore) alle cure di un affidataria.
    In tal senso la comunicazione della Procura di Milano secondo la quale il procedimento di affidamento è stato corretto proprio perchè non violava le norme di legge ed in particolare le norme che ho indicato nel mio articolo.
    E’ vero, tale tipo di intervento poteva essere svolto da chiunque seppur concordo con il lettore Tasti, probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto ed è per questo che ho parlato di violazione delle regole dell’etica e della morale di un pubblico amministratore.
    Diversa è, a mio modestissimo parere, la posizione della consigliere regionale Minetti e li concordo con te, poichè l’affidataria ha l’obbligo di prendersi cura del minore che gli viene affidato sebbene debbo dirti che vi è contrasto nella giurisprudenza sul termine di abbandono con riferimento a minori di età superiore ai 14 anni. Del resto sappiamo che vi sono delle indagini in corso, vedremo a suo tempo l’esito delle stesse.
    Spero di essere stato, per quanto possibile, esaustivo
    cordialmente
    Avv. Giuseppe Aiello

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